In data odierna sono state inoltrate a mezzo posta, presso due uffici giudiziari di altrettanti Stati membri dell'Unione (Spagna e Bulgaria), per conto di una società cliente dello Studio le prime due richieste di decreto ingiuntivo europeo nei confronti di società con sede all'estero.
Si rammenta brevemente che, il "decreto ingiuntivo europeo" è stato introdotto dal regolamento n. 1896/2006 che istituisce un "procedimento europeo di ingiunzione di pagamento".
Tale procedura consente al creditore – in via facoltativa – di ricorrere al ricorso al procedimento europeo o di impiegare le procedure nazionali.
Il procedimento speciale disciplinato dal regolamento è applicabile ai crediti non contestati nel settore civile e commerciale, mentre restano escluse le controversie inerenti l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza sociale.
Tale procedura è, dunque, applicabile, alle controversie transfrontaliere nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito.
Il creditore può richiedere al Giudice competente l’emissione del provvedimento di ingiunzione utilizzando un apposito modulo rinvenibile nell’Allegato 1 del regolamento comunitario stesso e disponibile in rete sull'Atlante giudiziario dell'Unione Europea all'indirizzo:
Il detto sito guida il creditore in tutta la procedura di compilazione del modulo per la richiesta e consente anche la traduzione in tutte le lingue dell'Unione.
La competenza territoriale per l'emissione del decreto va individuata ai sensi del regolamento CE n. 44/2001 e sul sito sopra indicato è possibile ricercare i Tribunali competenti partendo dal nome della località o dal codice di avviamento postale.
Il richiedente deve indicare nel ricorso, oltre ai dati anagrafici, l’importo del credito e l’esposizione dei fatti posti a fondamento dell’istanza di ingiunzione.
Le spese di introduzione del procedimento sono pari a quelle previste da ciascuno Stato membro per la procedura nazionale di ingiunzione.
Entro 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emette ingiunzione di pagamento la quale potrà circolare in tutto il territorio comunitario ad eccezione della Danimarca che non ha riconosciuto tale procedura.
Se il ricorso non viene accolto e quindi non viene emessa l’ingiunzione di pagamento, il creditore può solo presentare nuovamente una richiesta di ingiunzione europea (preferibilmente cercando di eliminare le possibili ragioni ostative all’accoglimento), o ricorrere secondo l’ordinamento del proprio Paese nazionale, non essendovi , pertanto, possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo.
In ipotesi di opposizione del debitore, invece, si applicano le regole dello Stato membro di origine: entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione l’ingiunto può proporre opposizione al giudice d’origine, utilizzando l’apposito modulo allegato al regolamento, e successivamente, previa trasformazione del procedimento in giudizio ordinario, si seguono le ordinarie regole di procedura civile del Paese Membro.
Se il creditore vuole evitare la trasformazione dell'opposizione in giudizio ordinario, di fatto così rinunciando al decreto, deve farne dichiarazione nell'istanza di ingiunzione.
Mi chiedo (e chiedo) come ci si debba regolare per la notifica del decreto ingiuntivo europeo. Occorre una domiciliazione estera per la richiesta di copie e per la notifica del titolo? E in caso di opposizione, come il creditore può venirne a conoscenza?
RispondiEliminaChiedo scusa per il ritardo nella risposta, ma non mi era stata segnalata la pubblicazione del post.
EliminaPer quanto riguarda la notifica del decreto provvede direttamente la cancelleria del Paese emittente. L'opposizione è a cura del debitore e, dunque, quando viene effettuata deve essere notificata nelle forme di legge del Paese in cui è stato emesso il decreto.
Per questo motivo al fine di evitare eventuali giudizi di opposizione "fuori casa" è possibile scegliere al momento del deposito l'opzione di rinuncia al decreto in caso di opposizione.
Cordiali saluti