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Coronavirus: sospensione dei termini processuali, rinvio delle udienze e attività dello studio

Riteniamo opportuno avvisare tutti i clienti e gli utenti dei nostri canali telematici che, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) emanato dal Governo al fine di adottare misure per contrastare la diffusione del coronavirus ha previsto diversi interventi in materia di giustizia.

In particolare, nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto in ambito civile, penale, amministrativo e tributario. 

Tutte le udienze fissate invece nel medesimo periodo sono rinviate di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

A tale disposizione fanno eccezione le ipotesi di seguito indicate:

- In ambito civile:
  • udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
  • nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  • nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  • nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  • nei procedimenti di cui all’art. 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833;
  • nei procedimenti di cui all’articolo 12 della l. 22 maggio 1978, n. 194;
  • nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’UE;
  • nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del c.p.c. e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
In ambito penale:
  • udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
    • udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
    • udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
    • udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
    • udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Sono parimenti sospesi i termini per tutti i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

Nel periodo sopra indicato, pertanto, pur continuando lo studio a svolgere la propria attività anche non direttamente presso la sede non curerà il deposito di atti processuali, nè parteciperà ad udienze (eccezion fatta per i procedimenti esclusi dal provvedimento).

Allo stesso, causa emergenza Covid-19 modo non sarà possibile fissare alcun appuntamento presso lo studio fino a data da destinare.

Rimangono comunque operativi tutti i canali telematici senza alcuna interruzione, motivo per cui in caso di necessità di incontri o sessioni di consulenza vi invitiamo a utilizzare tali strumenti come indicato sul nostro sito. 
Per tutte le informazioni in merito, per conoscere gli eventuali rinvii delle udienze o lo stato delle pratiche vi invitiamo a corrispondere esclusivamente con l'indirizzo: studio@emiliocurci.net


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