Nei giorni in cui stanno prendendo il sopravvento le paure e i timori per il contagio da Coronavirus si presentano sempre più spesso problemi legati alla possibilità di ottenere dei rimborsi dai vettori (es: Compagnie aeree, linee ferroviarie, ecc..) nei casi in cui si decida di rinunciare a spostamenti sul territorio nazionale e non.
E' dunque opportuno fornire un quadro quanto più chiaro e semplificato delle possibilità che le normative vigenti mettono a disposizione per affrontare questi casi anche al fine di non commettere errori che potrebbero pregiudicare o comunque rendere più difficoltosa anche sul piano legale la procedura di rimborso delle spese sostenute.
Ovviamente non esiste una normativa specifica sull'epidemia in questione e, dunque, come prima cosa è opportuno fare riferimento all'ipotesi che più realisticamente si possa ritenere applicabile a casi come quello in esame e cioè la c.d. "forza maggiore" nelle diverse situazioni che si potrebbero andare a verificare come di seguito meglio indicato.
1) Rinuncia in autonomia da parte del privato ad effettuare il viaggio.
Non è infrequente l'ipotesi in cui il cittadino, condizionato dalla preoccupazione degli eventi che stanno interessando gran parte dei Paesi possa decidere per precauzione e indipendentemente da restrizioni decise a livello normativo di carattere locale o nazionale di rinunciare al viaggio di cui ha già pagato il relativo titolo (es: biglietto aereo o del treno) ovvero al soggiorno in un determinato luogo per il quale ha già effettuato una prenotazione (es: camera di albergo).
E' questa l'ipotesi più difficile nel senso che, in assenza appunto di specifici provvedimenti normativi e/o amministrativi che obbligatoriamente escludono la possibilità di accedere in un determinato territorio, il consumatore generalmente non può invocare la c.d. "forza maggiore", ma al limite potrà contare (in base al servizio scelto) sulla disponibilità offerta dal vettore di ottenere un rimborso anche limitato ovvero di cancellare per tempo una prenotazione (es: di un albergo) pur sopportando il costo di una penale.
Si segnala comunque che, per quanto riguarda le linee ferroviarie Trenitalia, per i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020, dei biglietti riconosce il rimborso integrale per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio per Coronavirus, purchè la richiesta sia presentata entro il 1° marzo 2020 attraverso l'invio di un apposito modulo predisposto sul sito ufficiale.
La compagnia Italo, per i clienti che rinunciano ai viaggi, da realizzarsi entro il 1° marzo nelle zone interessate dal contagio, rimborsa i biglietti acquistati fino al 23/02/2020 (incluso) per viaggi dal 24/02/2020 al 01/03/2020 (incluso) considerando come tratte valide tutte quelle da e per le zone coinvolte del Nord Italia con esclusione di quelle non interessate dai contagi.
Ovviamente in questi casi qualora la Compagnia non intenda spontaneamente rimborsare i costi sopportati è sempre possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria invocando anche in tal caso l'ipotesi della forza maggiore o comunque la sussistenza di cause eccezionali che giustificano la cancellazione del viaggio.
2) Impossibilità di raggiungere un luogo per limitazioni normative e/o amministrative imposte dalla Pubblica Autorità.
Diversa è l'ipotesi dell'impossibilità materiale di raggiungere un luogo a causa di specifiche restrizioni adottate a livello amministrativo.
E' il caso ad esempio sul territorio italiano delle c.d. "zone rosse" nelle quali non si può accedere.
Ebbene nell'ipotesi in cui il privato cittadino abbia prenotato un soggiorno in quelle zone ovvero abbia acquistato il biglietto di un mezzo pubblico per raggiungerle potrà esigere il rimborso integrale delle relative somme (qualora siano state già pagate) ovvero non sarà tenuto al pagamento di alcuna penale per la mancata fruizione del servizio prenotato proprio in virtù dell'esistenza della causa c.d. di "forza maggiore".
3) Annullamento del viaggio deciso dal tour operator
Altra situazione è quella dell'annullamento del viaggio deciso dal tour operator per motivi di precauzione. In questi casi l'organizzatore è sempre tenuto al rimborso così come previsto dal Codice del Consumo.
4) Pacchetti turistici
Maggiore tutela ricevono i consumatori che hanno acquistato il c.d. "pacchetti turistici". In questi casi, infatti, anche quando il tour operator non abbia cancellato il viaggio il consumatore ai sensi del Codice del Turismo (Dlgs 79/2011 come modificato dal Dlgs 62/2018) può sempre esercitare il diritto di recesso come previsto dall'art. 41:
“In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare” (comma IV);
La norma prevede che “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi” (comma VI).
E' evidente che tale normativa nell'intenzione del legislatore finalizzata a garantire il consumatore in caso di eventi particolarmente gravi (es: bellici, atmosferici, ecc..) possa essere analogicamente applicata anche all'epidemia del coronavirus, rappresentando quest'ultima una circostanza straordinaria ed imprevedibile.
Come detto sopra qualora invece il viaggio sia stato annullato dal tour operator il rimborso deve essere effettuato entro 14 giorni, pur senza indennizzi supplementari, atteso che l'annullamento, in casi come quello in esame, non dipende dalla volontà del medesimo tour operator, bensì risulta giustificato dalle circostanze inevitabili e straordinarie contemplate al comma IV.
5) Viaggi aerei
Per quanto riguarda i viaggi aerei è applicabile il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 sempre che l’aeroporto di partenza si trovi in uno Stato membro dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) ovvero se l’aeroporto di destinazione si trovi in un paese dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) e sempre che la Compagnia aerea sia comunitaria.
In tali situazioni qualora si verifichino delle cancellazioni dei voli, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi, ma non alla compensazione pecuniaria, poiché la soppressione del volo risulta giustificata da una circostanza eccezionale.
In particolare il passeggero può scegliere o il rimborso per intero del biglietto (per la parte del viaggio non effettuata, ovvero anche per le parti di viaggio già effettuate, qualora divenute inutili) ovvero la c.d. "riprotezione" e cioè l’imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile, ovvero in una data successiva a costi più convenienti, in base ai posti disponibili.
Il nostro studio legale rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e per assistenza in caso di necessità di presentare istanze di rimborso.
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