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E' già possibile avvalersi della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati: se hai bisogno di informazioni puoi rivolgerti al nostro studio

La legge n. 162/2014 che ha convertito il DL 132/2014 ha definitivamente introdotto l'istituto della "negoziazione assistita dagli avvocati" in tre differenti modalità: 

1) volontaria;
2) obbligatoria;
3) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In sostanza si tratta di «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati». 

Atttaverso tale procedura sarà dunque possibile trovare accordi transattivi evitando di arrivare in giudizio con l'assistenza qualificata di avvocati.

La durata massima della procedura deve essere individuata dalle parti, ma secondo la legge non potrà mai essere inferiore ad un mese né superiore tre mesi, termine prorogabile su intesa delle parti per ulteriori trenta giorni.
La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta e sottoscritta dagli avvocati, previa verifica da parte degli avvocati alla conformità «alle norme imperative ed all’ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità.

L’accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione della ipoteca giudiziale senza bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria.
La negoziazione è facoltativa per tutte le materie in cui si verta di diritti disponibili, con esclusione della materia del lavoro, mentre è obbligatoria (quale condizione di procedibilità prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria) per una serie di materie ed ossia le controversie «in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti» senza limiti di valore, nonché le domande di pagamento «a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro».

La negoziazione assistita "obbligatoria" entrerà in vigore decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e cioè l'11 febbraio 2015.

Il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato può essere utilizzato anche al fine di raggiungere «una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio», alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legislazione in materia, nonché per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio. 

L’accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza bisogno di omologazione giudiziale, e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio.
Affinché l’accordo concluso possa spiegare gli effetti descritti ed essere trascritto nei registri, è necessario che il «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente» comunichi agli avvocati un «nullaosta» ove non ravvisi «irregolarità».

Soltanto in seguito a tale nullaosta sarà possibile procedere ai successivi adempimenti, ovvero alla obbligatoria trasmissione «entro il termine di 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni» relative all’autografia delle circoscrizioni e alla conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. 

Il ricorso alla negoziazione è consentita, con maggiori cautele, anche in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi.

Di conseguenza gli avvocati sono tenuti a trasmettere il relativo accordo (art. 6, co. 3 e 4). In questi casi, ai sensi dell’art. 6, comma 2, secondo capoverso, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. 

In caso contrario «il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo». L’avvocato, autenticata copia dell'accordo autorizzato, deve trasmetterla «entro il termine di 10 giorni» dall’autorizzazione all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.

In tali ipotesi lo strumento è già utilizzabile

Si tratta, dunque, di uno strumento nuovo e già utilizzabile al quale poter fare ricorso per raggiungere soluzioni e risultati certamente più rapidi rispetto all'instaurazione di un giudizio civile.

Per tutte le informazioni necessarie è possibile, quindi, rivolgersi liberamente al nostro studio.


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