Pensione di reversibilità riconosciuta anche al coniuge superstite divorziato con sentenza parziale di divorzio senza assegno: importante sentenza ottenuta dal nostro studio legale
Segnaliamo che il nostro studio legale ha recentemente ottenuto dalla Corte dei Conti di Bari - sezione giurisdizionale per la Puglia un'importante sentenza che affronta, in maniera inedita, un problema non ancora risolto a livello legislativo.
Avevamo già parlato dell'argomento in questo post del nostro sito quando il procedimento era ancora sub judice, ma recentemente è stato depositato il provvedimento che ha definito il giudizio.
Avevamo già parlato dell'argomento in questo post del nostro sito quando il procedimento era ancora sub judice, ma recentemente è stato depositato il provvedimento che ha definito il giudizio.
Nella sentenza n. 1434/2012 del 23.10.2012 la Corte ha, infatti, affermato il principio per cui la pensione di reversibilità spetta anche a favore del coniuge superstite divorziato soltanto con sentenza parziale che non sia riuscito ad ottenere per la premorienza dell'altro coniuge in corso di causa sentenza definitiva che statuisca a suo favore l'erogazione dell'assegno divorzile.
La vicenda
Nel caso di specie, tra due anziani signori, pendeva presso il Tribunale di Bari, un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotto a seguito di un precedente giudizio di separazione, già definito tra le parti.
Stanti le condizioni economiche più disagiate della moglie, il Tribunale di Bari aveva posto a carico del marito un assegno di mantenimento regolarmente erogato anche durante il procedimento di divorzio.
Instaurato il procedimento di divorzio il Tribunale emetteva una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo, dopo l'esaurimento della fase istruttoria, alla sentenza definitiva la statuizione sulle condizioni economiche, ivi inclusa la decisione sull'entità dell'assegno divorzile.
Nelle more del procedimento decedeva il marito e, dunque, la causa di divorzio veniva dichiarata improcedibile.
La moglie procedeva, dunque, ad inoltrare all'INPDAP (ora INPS) domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità che veniva inizialmente rigettata in quanto l'ente pensionistico, interpretando letteralmente l'art. 9 comma 2 della legge n. 898/70, riteneva che la stessa non potesse essere erogata, stante la mancata attribuzione dell'assegno divorzile in favore del coniuge superstite.
Il provvedimento di rigetto della pensione è stato impugnato dinanzi alla Corte dei Conti che ha, invece, accolto il ricorso sostenendo che sulla detta norma deve essere effettuata non un'interpretazione rigida, bensì una costituzionalmente orientata che valorizzi la sussistenza dello stato di bisogno in capo al coniuge superstite quale elemento sufficiente a determinare il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità anche non in presenza di un assegno divorzile stabilito con sentenza.
Al di là dei commenti sulla sentenza che eventualmente lasciamo a chi ne abbia interesse per motivi di studio e di approfondimento, riteniamo che una simile decisione vada apprezzata per la sua visione solidaristica e conforme ai principi costituzionali e possa aprire la strada a successivi provvedimenti giurisprudenziali, ma anche ad un intervento normativo che colmi il vuoto in materia.
In ogni caso per tutti i chiarimenti siamo disponibili ai nostri recapiti di studio.
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