Segnaliamo che, a partire da oggi, è entrato in vigore l'obbligo del tentativo di conciliazione anche per le controversie in materia condominiale e per quelle di risarcimento danni da circolazione stradale.
Pertanto, qualora si intenda di promuovere una causa inerente le suddette materie, sarà necessario, prima di iniziare il giudizio, espletare il tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità.
Ricordiamo che l'operatività del tentativo obbligatorio di conciliazione per cause relative a sinistri e condominio era stata posticipata al 20.03.2012, al momento dell'entrata in vigore del Dlgs. 28/2010 che, all'art. 5 disciplina tutte le materie per le quali, sin dal 20.03.2011, è già necessario rivolgersi agli organismi di conciliazione prima di promuovere un giudizio.
Ricordiamo che le altre materie previste dalla legge sono:
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Nel frattempo per conoscere tutte le informazioni relative alla mediazione e le relative modalità di accesso alla procedura è possibile consultare la nostra pagina espressamente dedicata all'istituto contenente la normativa di riferimento ed una breve guida.
I nostri professionisti rimangono, comunque, a disposizione per ogni chiarimento e per qualsiasi necessità di assistenza o consulenza in materia.
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