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Dal 25 gennaio su richiesta dei clienti è possibile concordare per iscritto il compenso dovuto al nostro studio

Il 25 gennaio, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Legge 1/2012, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20.01.2012.

Tale decreto, all'art. 9, contiene una importante innovazione per i clienti dei professionisti (tra cui anche gli avvocati) e, cioè, il diritto di ottenere dal professionista un preventivo scritto per il lavoro che si intende affidargli, in modo da conoscere in anticipo a quali oneri andrà incontro per lo svolgimento di un determinato incarico professionale.

Il testo di legge recita testualmente: 

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate 

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. 
Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.
Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita'dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 
L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Dunque, ai sensi del detto articolo, il preventivo non è obbligatorio, ma lo diventa se lo chiede il cliente e, qualora il professionista non intenda fornirlo commette un illecito deontologico.

Il preventivo, allo stato attuale, salvo che il decreto non venga convertito in legge con modifiche (entro 60 giorni dalla sua pubblicazione), non potrà più essere basato sugli importi previsti dalle tariffe professionali ormai definitivamente abrogate per tutti gli ordini professionali, ma su criteri diversi e, comunque, con ampia libertà di contrattazione tra cliente e professionista.

Pertanto, in attesa di conoscere quali saranno le determinazioni del legislatore in ordine a questa problematica il nostro studio ha deciso, comunque, di adeguarsi immediatamente alle modifiche già in vigore predisponendo un apposita informativa professionale nella quale vengono chiarite le condizioni generali e le modalità con cui verrà svolto l'incarico, nonchè tutte le altre indicazioni previste dalla legge a tutela del cliente. (privacy, mediazione, ecc..).

Abbiamo altresì predisposto un modello di preventivo nel quale vengono chiarite le modalità di determinazione del compenso, le spese vive da sostenere, ivi compresi oneri e contributi e quelle altre eventuali a cui il cliente potrebbe andare incontro a seguito dell'avvio di un'azione giudiziaria.

Come detto, in caso di richiesta dei nostri clienti, tale modello verrà utilizzato al fine di determinare per iscritto prima dell'inizio di qualsiasi incarico, il compenso professionale e le spese da sostenere.

Per ulteriori informazioni puoi visualizzare anche la presentazione video a cura dell'Avv. Emilio Curci


Per avere, invece, un preventivo di massima rispetto ad una determinata questione clicca qui

Rimaniamo, comunque, a disposizione per ogni chiarimento che potrà essere fornito tramite contatto ai recapiti del nostro studio.

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