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Un processo è durato troppo a lungo ? Se vuoi (e sei ancora in tempo) puoi ottenere un risarcimento dallo Stato

 

Hai partecipato ad un processo civile penale o amministrativo ed è durato tanti anni ?

Magari dopo la sentenza di primo grado c'è stato il giudizio di appello e poi anche quello di Cassazione ?

Probabilmente sarà durato molti anni, anzi forse potremmo dire troppi anni, visto che, come è noto, il sistema giudiziario italiano, per una serie di motivi che non siamo qui ad approfondire non è certamente veloce...

Ebbene, nessuno potrà restituirti quegli anni passati a seguire la causa, ma un modo per ottenere un risarcimento a tutto questo c'è...

Se sei interessato a saperne qualcosa in più e capire se anche tu puoi richiederlo devi soltanto continuare a leggere questo articolo.


La legge n. 89/2001 (più nota come legge Pinto), al fine di dare attuazione agli impegni assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria, ha introdotto la possibilità per il cittadino di ottenere, in via diretta, (cioè dinanzi agli organi giudiziari nazionali e non più come accadeva prima dinanzi alla Corte di Giustizia Europea) la tutela del proprio diritto ad una durata ragionevole del processo.

Oggi tale diritto è, altresì, riconosciuto in maniera espressa anche nella nostra Costituzione che, all’art. 111, comma 2 che recita:

"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"

La legge però che consente di adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento per l’eccessiva durata del processo è appunto la legge 89/2011 e cioè la legge "Pinto" (dal nome del suo estensore)

L’art. 2 di tale legge definisce proprio il “diritto all'equa riparazione” stabilendo che: “Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.

Per effetto di tale norma, chiunque sia stato coinvolto in un processo civile, penale, amministrativo o tributario per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, una equa riparazione, a titolo di risarcimento del danno subito.

Ti starai chiedendo se la procedura è difficile e se per ottenere tale risarcimento dovrai aspettare tanto tempo, così come per i giudizi che hai appena affrontato.

La risposta è semplice: no, non è complessa ed anzi (strano a dirsi..) è abbastanza rapida e consente in un tempo breve (certamente entro un anno a anche meno) di ottenere il risarcimento.

Ma  come si fa a calcolare questo risarcimento e soprattutto ad ottenerlo ?

La legge specifica i termini di durata del processo, decorsi i quali sorge il diritto all’equa riparazione (cioè al risarcimento) in capo alla parte danneggiata dall'eccessivo decorso del tempo individuando anche le varie ipotesi in cui ciò si può verificare:

La durata del giudizio si considera, infatti, ragionevole:

1° grado: se non eccede 3 anni;

2° grado (appello): se non eccede i 2 anni;

Cassazione: se non eccede 1 anno.

Nelle ipotesi di procedimenti di esecuzione forzata la durata del processo è considerata ragionevole se non eccede i 3 anni, mentre, nel caso di procedura concorsuale, la durata non deve eccedere i 6 anni.

Per tutti i casi il termine ragionevole è, comunque, rispettato se il giudizio è definito in modo irrevocabile (cioè se vi è sentenza definitiva non più soggetta ad impugnazione) entro 6 anni.

Dunque il risarcimento del danno si può chiedere in tutti i casi in cui questi termini non siano rispettati.

Facciamo un esempio:

Se il giudizio di primo grado è durato 10 anni e il termine ragionevole è considerato tre anni, si potrà chiedere un risarcimento per gli anni superiori a tre e cioè per sette anni, così come per quello di secondo grado se è durato 6 anni si potrà chiedere un danno per quattro anni e cioè sei anni meno i due previsti come "ragionevoli" per legge.

La domanda di equa riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, mentre è stata eliminata (come consentiva la disciplina previgente al 2012) la possibilità di agire in pendenza del procedimento.

La legge stabilisce anche la misura dell’indennizzo dovuto ed ossia un importo compresa tra € 400 e € 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo in base alle casistiche sopra indicate.

Anche qui facciamo un esempio: 

Se devo richiedere il risarcimento per un giudizio che è durato otto anni in primo grado potrò chiederlo per otto anni meno tre e cioè cinque e, dunque, per un importo complessivo variabile da un minimo di 400 euro ad anno (e cioè 2000 euro) ad un massimo di 800 euro ad anno (e cioè 4000 euro).

In ogni caso la somma, comunque, liquidata non potrà mai essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al valore del diritto accertato dal giudice.

Attenzione, però che in alcuni casi la legge esclude la possibilità di richiedere il risarcimento e cioè

- per la parte soccombente (cioè che ha perso la causa), che è stata condannata per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c.);

- per la parte che ha rifiutato, senza giustificato motivo, il pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, laddove la domanda giudiziale sia accolta in misura non superiore all'eventuale proposta stessa (art. 91, co. 1, secondo periodo, c.p.c.);

- per la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta conciliativa ed è stata condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte soccombente nel periodo successivo alla proposta, nonché a versare all'Erario una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto, laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta conciliativa (art. 13, co. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 28/2010).

Per semplificare non può richiedere il risarcimento la parte che ha perso la causa se ha agito in mala fede o con colpa grave (es: per una causa manifestamente infondata) ovvero quella che in corso di causa ha rifiutato (senza giustificato motivo) di trovare un accordo con la controparte.

I cosiddetti "rimedi preventivi"

La legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto ulteriori novità di cui la prima quella prevista dagli artt. 1 Ter ("Rimedi Preventivi") e 2 ("Diritto all' equa riparazione").

L 'art. 6 delle norme transitorie della richiamata legge afferma che "nei processi la cui durata dal 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli o siano stati assunti in decisione non si applica il comma 1 dell' art 2" (c.d. rimedi preventivi)".

Per tutti gli altri processi in cui, invece, dopo il 31.10.2016, la durata già, in corso di causa, stia per eccedere i termini ragionevoli, la domanda di equa riparazione, a pena di inammissibilità potrà essere attivata, solo dopo aver esperito i cd. "rimedi preventivi".

Tali rimedi sono differenti a seconda della tipologia di processo che si contesta (civile, penale, amministrativo e contabile).

Quanto al processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario o dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario fatta entro l'udienza di trattazione e, in ogni caso, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i tre anni del primo grado di giudizio. Ove non sia possibile il rito sommario di cognizione, anche in secondo grado, il rimedio preventivo è rappresentato dalla richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. da farsi sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo e anche se la competenza è quella collegiale del Tribunale.

Quanto al processo penale costituisce rimedio preventivo un'apposita istanza di accelerazione che l’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis (nuovo art. 1-ter comma 2);

Quanto al processo amministrativo costituisce rimedio preventivo l’istanza di prelievo con la quale la parte segnala l’urgenza del ricorso, prevista dall’art. 71, comma 2, c.p.a., da presentare almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis; in proposito, merita di essere sottolineato che, con riferimento al giudizio amministrativo, l’istanza di prelievo già costituiva condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione ai sensi dell’art. 54, comma 2, della legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall’art. 3 comma 23 dell’allegato 4 al codice del processo amministrativo applicabile ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010;

Quanto all processo contabile, pensionistico e di cassazione costituisce rimedio preventivo un’istanza di accelerazione presentata, rispettivamente, almeno 6 e 2 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata.

Pertanto, in mancanza di attivazione di tali rimedi in corso di causa, nel successivo giudizio di equa riparazione la relativa domanda potrà essere rigettata.

Sul punto, in ogni caso, si evidenzia che la Corte Costituzionale con sentenza n. 34 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (in riferimento all'ipotesi di mancato deposito dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo) e con sentenza n. 169 del 2019 ha parimenti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (in riferimento al mancato deposito dell’istanza di accelerazione del processo penale).


Ma come va richiesto il risarcimento ?

Il risarcimento va richiesto con ricorso alla Corte di Appello territorialmente competente, (in formato cartaceo o elettronico) e, dopo la presentazione dello stesso il giudice competente (il Presidente della Corte d’Appello o apposito magistrato designato a tal fine) provvede con decreto motivato entro 30 gg. dal deposito;

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente tutti gli elementi previsti per gli atti processuali dall'articolo 125 del codice di procedura civile.

Riguardo ai destinatari del ricorso, questo è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. In tutti gli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al ricorso vanno allegati tutti gli atti e i verbali del procedimento per il quale viene richiesto il risarcimento in copia conforme all'originale.

La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Riguardo al concetto di decisione “definitiva” da cui inizia a decorrere il termine di sei mesi per l’eventuale proposizione dell’azione vanno fatte alcune precisazioni.

Per i procedimenti che si esauriscono con un unico provvedimento il termine decorre dal momento in cui si consegue il fine al quale il singolo procedimento è deputato.

Per i giudizi ordinari il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che li definisce, e, cioè da quando scadono i termini per le eventuali impugnazioni (es: appello o ricorso per Cassazione)

In riferimento al procedimento di esecuzione, il termine inizia a decorrere dal momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione (es: quando è avvenuta l’assegnazione della somma conseguente alla vendita dei beni pignorati).

La giurisprudenza ha, infine, affermato che il risarcimento può essere chiesto anche se il giudizio è terminato con una transazione (tra queste Cass. 8716/06, Cass. 11.03.05 n. 5398).

In caso di accoglimento della domanda, il giudice ingiunge il pagamento della somma liquidata, senza dilazione, ed autorizza, nel caso di inosservanza, la provvisoria esecuzione.

Costi di avvio del procedimento

Il procedimento non ha spese vive, non essendo soggetto, per legge, nè a contributo unificato, né ad altre spese di giustizia (ad eccezione della marca di 27 euro che va comunque apposta), ma è necessario corrispondere i diritti di cancelleria per il rilascio delle copie conformi di tutti gli atti e dei verbali del procedimento per il quale si chiede l'equa riparazione, in base al numero delle pagine degli stessi.

In sintesi, dunque, prima di procedere al deposito del ricorso è necessario estrarre copia conforme dal fascicolo nel quale il processo è durato oltre i termini considerati ragionevoli dei seguenti documenti:

  • tutti i verbali di udienza;
  • tutti i provvedimenti resi in corso di causa (sentenza, ordinanze, ecc...) con la precisazione che sulla sentenza che ha definito il procedimento andrà fatta apporre dalla Cancelleria la formula della definitività ed ossia che la stessa è ormai passata in giudicato per mancanza di gravame;
  • tutti gli atti delle parti costituite (atti introduttivi, memorie, ecc..)

Ovviamente qualora vi siano nel fascicolo degli atti redatti e depositati in modalità telematica (generalmente quelli a partire dal mese di giugno 2014), sarà possibile attestarne la conformità agli originali così come per tutti quelli contenuti nel fascicolo informatico evitando di sopportare le spese per il rilascio delle copie autentiche.

La legge prevede, infatti, per i difensori la possibilità di attestare la conformità degli atti informatici contenuti nel fascicolo telematico senza alcun costo.


E se il risarcimento non viene concesso ?

In caso di rigetto, la domanda non può essere riproposta dal ricorrente ma è ammessa opposizione entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione o notificazione del decreto.

Si apre un procedimento di opposizione al termine del quale la Corte di Appello può decidere di riesaminare la decisione ovvero di confermare il rigetto.

E dopo che viene emesso il provvedimento ?

La legge prevede la necessità di notificare la copia autentica del ricorso e del decreto di accoglimento al soggetto nei cui confronti la domanda è stata proposta, entro 30 gg. dal deposito in cancelleria pena l'inefficacia e non riproponibilità dello stesso.

Se nessuno propone opposizione entro trenta giorni dalla notifica il provvedimento diviene definitivo ed è possibile richiedere il pagamento delle somme liquidate.

Come si richiede il pagamento delle somme liquidate ?

Una volta ottenuto il decreto di liquidazione da parte della Corte di Appello è indispensabile notificare il provvedimento al Ministero della Giustizia, ex lege domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato.

Decorsi trenta giorni dalla notifica senza che sia proposta opposizione il provvedimento diventa definitivo e, dunque, è necessario rivolgersi alla Cancelleria della Corte di Appello che lo ha emesso al fine di farne attestare la definitività.

La legge di stabilità 2016 ha previsto che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:

  • la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
  • l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo
  • l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
  • la modalità di riscossione prescelta

Tale dichiarazione, con la relativa documentazione, deve essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello stesso.

Con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del 28 ottobre 2016 sono stati approvati, ai sensi dell’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001, i seguenti nuovi modelli di dichiarazione liberamente scaricabili dal sito ministeriale:

  1. mod. Pinto persona fisica
  2. mod. Pinto persona giuridica
  3. mod. Pinto antistatario
  4. mod. DSAN-eredi, da utilizzare per il pagamento

Una volta compilato e consegnato il modello il Ministero ha sei mesi di tempo per effettuare il pagamento.

Tale termine inizia a decorrere unicamente se il modello è stato correttamente compilato e contiene tutti i dati necessari per effettuare il pagamento.

Decorso il termine di sei mesi senza che il Ministero abbia effettuato il pagamento è possibile avviare azioni esecutive per il recupero di quanto dovuto ovvero proporre ricorso per ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del Codice del Processo Amministrativo

I nostri professionisti sono disponibili sia per effettuare valutazioni preventive sull’opportunità di instaurare giudizi di equa riparazione, che per seguire i giudizi stessi su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori approfondimenti sulle nostre modalità di determinazione del compenso si consiglia di leggere la pagina del nostro sito “Condizioni e Tariffe”.

Tra gli allegati inseriamo la vecchia e nuova versione della legge 89/2011 con le modifiche apportate dalla legge 134-2012

Suggerimenti e consigli

Prima di procedere all’introduzione del ricorso per equa riparazione è sempre opportuno consultare un legale al fine di valutare se ci sono i margini per ottenere un risarcimento.

In ogni caso è importante attivarsi subito per evitare eventuali decadenze. Con la scadenza dei sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva, infatti, la parte è considerata decaduta dal diritto di proporre il relativo ricorso.

Per avere ulteriori spiegazioni sulle modalità di calcolo dei termini processuali e per accedere ad utili risorse si consiglia di accedere alla pagina del nostro sito.

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